Con proprio comunicato dell’11 Giugno 2020 ARERA comunica che da tale data è disponibile l’edizione 2019 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell’Allegato A alla delibera 137/2016/R/com (TIUC), relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018 (esercizio 2019).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all’esercizio 2019 decorrono dalla data odierna solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell’esercizio sociale. Pertanto, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva alla data odierna, i termini previsti dal TIUC decorrono dalla data di approvazione. 
Le edizioni precedenti al 2019 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. la raccolta verrà sospesa nel periodo dall’ 8 al 16 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini previsti dall’articolo 30 del TIUC per l’invio si considerano sospesi.

ARERA informa, altresì, che qualora la raccolta venga sospesa per ragioni tecniche, i termini previsti dall’articolo 30 del TIUC per l’invio si considerano altrettanto sospesi.

L’apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:

  • Regime ordinario;
  • Regime semplificato;
  • Regime semplificato del SII;
  • Regime consolidato;
  • Regime servizi.

La compilazione e l’invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all’invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l’esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall’invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC, la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all’Autorità.

Si precisa, inoltre, che le imprese esonerate dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.

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