Con proprio Comunicato del 9 maggio 2019 ARERA, ha informato che da tale data è disponibile l’edizione 2019 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell’Allegato A alla delibera 137/2016/R/com (TIUC), relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017 (esercizio 2018).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all’esercizio 2018 decorrono dalla data odierna solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell’esercizio sociale. 
Le edizioni precedenti al 2018 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. Si informa, altresì, che la raccolta verrà sospesa nel periodo dal 10 al 18 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini previsti dall’articolo 30 del TIUC per l’invio si considerano sospesi.

Si informa, altresì, che qualora la raccolta venga sospesa per ragioni tecniche, i termini previsti dall’articolo 30 del TIUC per l’invio si considerano altrettanto sospesi.

L’apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:

  • Regime ordinario;
  • Regime semplificato;
  • Regime semplificato del SII;
  • Regime consolidato;
  • Regime servizi.

Si precisa che a partire dall’edizione 2018, i gestori del SII possono selezionare il “Regime semplificato del SII” unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall’Ente di governo dell’ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).

La compilazione e l’invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all’invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l’esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall’invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC o  il gestore del SII abbia ricevuto apposita deroga ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 810/2016/R/com (in quanto avente sede legale o operativa posta nel cratere degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi), la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all’Autorità.

Si precisa, inoltre, che le imprese esonerate dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.
Per accedere al sistema di raccolta è necessario essere accreditati presso l’Anagrafica operatori.

Per i nostri clienti che hanno sottoscritto uno dei pacchetti che includono le attività ARERA, l’attività sarà svolta secondo i termini previsti.

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