Con proprio comunicato del 23 aprile 2019, ARERA rende noto che la sospensione dei contributi a carico del sistema è applicata dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) in base alle informazioni fornite, con cadenza mensile, dalla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling (DIEU) dell’Autorità ai sensi della deliberazione 36/2012/E/com e dai commi 30.15 del TIUC (Allegato A alla deliberazione 137/2016/R/com) e 24.1 del TIUF (Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/com). Tali disposizioni prevedono, infatti, che alle imprese inadempienti alla comunicazione all’Autorità delle informazioni previste dalle raccolte dati in materia di separazione funzionale e contabile, l’Autorità possa applicare misure cautelative che prevedono la sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA.
Ai fini delle suddette misure cautelative, le informazioni prese in esame riguardano rispettivamente l’adempimento all’invio della raccolta dei conti annuali separati (CAS), comprendenti anche quelle previste dal TIUC per il cosiddetto regime consolidato per le imprese capogruppo (CAS_CONS) e l’adempimento all’invio delle raccolte relative alla separazione funzionale (Informazioni di stato, Adempimenti al TIUF, Relazione Annuale sulle Misure Adottate – RAMA – e Rapporto Annuale sul rispetto degli obblighi della Disciplina di Accesso di terzi e sull’economicità della gestione – RADA ).
Il riferimento all’inadempienza che ha comportato l’applicazione della sospensione delle erogazioni a carico del sistema è riportato nella comunicazione che la CSEA invia alle imprese, laddove viene indicata la raccolta ed eventualmente l’edizione della stessa cui l’impresa risulta inadempiente. La sospensione delle erogazioni di contributi effettuata da CSEA può riguardare qualsiasi erogazione di contributi a carico del sistema (quali ad esempio gli importi relativi ai meccanismi di perequazione o contributi legati agli oneri generali di sistema) per la quale l’impresa inadempiente è beneficiaria finale, ad eccezione di importi destinati ad altri soggetti e per i quali l’impresa è mera intermediaria.
Inadempimento alla raccolta dei conti annuali separati (codici CAS e CAS_CONS)
Al fine di evitare le misure cautelative di cui alla deliberazione 36/2012/E/com e al comma 31.5 del TIUC, legate al mancato invio dei conti annuali separati (CAS e CAS_CONS), ciascuna impresa che abbia ricevuto comunicazione da CSEA di sospensione delle erogazioni di contributi, è tenuta all’invio della raccolta Comunicazione dati unbundling contabile (Dichiarazione Preliminare), relativamente alle edizioni indicate all’interno della comunicazione stessa. Nella raccolta, l’impresa potrà indicare l’eventuale caso di esenzione dall’obbligo di invio dei conti annuali separati oppure, se tenuta, inviare i Conti Annuali Separati attraverso il sistema telematico di unbundling contabile. Tra le esenzioni dall’obbligo di invio dei Conti annuali separati vi sono quelle previste per gli autoproduttori di energia elettrica o quelle previste per i produttori che non eserciscono impianti rilevanti ai sensi del Codice di Trasmissione. In ogni caso, per gli esercizi cui risultano abilitate alla raccolta le imprese che non erano attive nei settori dell’energia elettrica e del gas, queste possono sempre indicare il relativo caso di esenzione dall’obbligo di invio dei conti annuali separati.
In merito ai conti annuali separati per il regime consolidato (CAS_CONS), l’invio dello stesso è previsto per le imprese che dichiarino di esservi tenute in base a quanto previsto dall’articolo 26 del TIU (Allegato A alla alla deliberazione n. 11/07 )o dall’articolo 20 del TIUC. Qualora l’impresa abbia erroneamente dichiarato di esser tenuta a tale invio, può chiedere di rettificare la Dichiarazione preliminare all’invio dei CAS.
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