La normativa comunitaria (direttive 2009/28/Ce e 2009/72/Ce) ha stabilito che i produttori e le imprese di vendita devono fornire informazioni ai propri clienti finali, in merito alla composizione del mix energetico da loro utilizzato per la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale.
Per assicurare tracciabilità e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore, entro il 31 marzo di ogni anno i produttori e le imprese di vendita sono obbligate a trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi circa l’effettivo utilizzo di fonti rinnovabili nel proprio mix energetico (articolo 5, Dm Sviluppo economico 31 luglio 2009).
Con il comunicato stampa di ieri del 1° febbraio 2019, il GSE fa sapere che entro il 31 marzo:
• tutte le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al GSE le informazioni necessarie alla determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento e i dati relativi ai contratti di vendita di energia rinnovabile (Offerte Verdi soggette all’obbligo di annullamento delle GO);
• tutti i produttori sono tenuti a comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione, mediante i codici del sistema GAUDI’, gestito da Terna, e la composizione del proprio mix energetico iniziale dell’energia elettrica immessa in rete distinta per fonte di alimentazione.
Le esenzioni
Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati i soggetti responsabili di:
• impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1 MW, incentivati con il Quinto Conto Energia;
• impianti in regime di Scambio sul posto;
• impianti in convenzione Cip 6/92.
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