In data 10 agosto 2017 l’AEEGSI ha resto noto che la deliberazione del 1 giugno 2017 n. 384/2017/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla delibera n. 384/2017/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’anno 2017 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,33 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.

Nella deliberazione n. 384/2017/A l’Autorità ha disposto, altresì,  un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas e che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati e relativi all’esercizio 2016.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2017 deve essere versato entro il 15 settembre 2017

soli soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 30 settembre 2017, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori dell’Autorità.
Sono esonerati dagli obblighi di comunicazione i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici il cui versamento non è dovuto in quanto inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00).

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