In data 10 agosto 2017 l’AEEGSI ha resto noto che la deliberazione del 1 giugno 2017 n. 384/2017/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.
In base alla delibera n. 384/2017/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’anno 2017 è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,33 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
Nella deliberazione n. 384/2017/A l’Autorità ha disposto, altresì, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas e che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati e relativi all’esercizio 2016.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2017 deve essere versato entro il 15 settembre 2017
I soli soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 30 settembre 2017, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori dell’Autorità.
Sono esonerati dagli obblighi di comunicazione i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici il cui versamento non è dovuto in quanto inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00).
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