L’AEEGSI in data 3 Luglio 2017 ha comunicato che da tale data è disponibile la prima fase dell’edizione 2016 della raccolta dei conti annuali separati (CAS), redatti ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il sistema idrico 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (TIUC), relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015 (esercizio 2016).

I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all’esercizio 2016 decorrono dalla data odierna solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell’esercizio sociale. Le edizioni precedenti al 2016 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. Si informa, altresì, che la raccolta verrà sospesa nel periodo dal 5 al 20 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini previsti dall’articolo 30 del TIUC per l’invio si considerano sospesi.

La prima fase dell’edizione 2016 della raccolta dei conti annuali separati è disponibile unicamente alle imprese operanti nel settore elettrico o gas, comprese le imprese multiutility, vale a dire le imprese che operano nel settore elettrico o gas ed almeno in una delle attività del settore idrico (imprese multiutility) e che rientrano nel regime ordinario di separazione contabile (Articolo 8 del TIUC). Sono disponibili dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC per le imprese operanti nel settore elettrico e/o gas.

L’apertura della raccolta a tutti i gestori del SII e alle imprese che rientrano nel Regime semplificato del SII, seconda fase dell’edizione 2016 della raccolta dei CAS, avverrà a partire dalla metà del mese di settembre p.v., previo comunicato. Per questi soggetti, i termini previsti dall’articolo 30 del TIUC per la trasmissione dei CAS decorreranno dalla data avvio di tale seconda fase.

La compilazione e l’invio della dichiarazione preliminare relativa alla prima fase della raccolta, propedeutica all’invio dei conti annuali separati, è obbligatoria per tutte le imprese che svolgono almeno una delle attività del settore elettrico e/o del gas di cui al comma 4.1 del TIUC e che sono tenute all’iscrizione nell’Anagrafica operatori dell’Autorità; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l’impresa ricada in uno dei casi di esenzione dall’invio dei conti annuali separati previsti dall’articolo 31 del TIUC, la compilazione della dichiarazione preliminare è obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all’Autorità.

Si precisa, inoltre, che le imprese esonerate dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.

Si precisa, infine, che le imprese multiutility, ai fini della prima fase della raccolta che si apre in data odierna, sono tenute a classificare tutte le poste afferenti le attività del settore idrico in un unico Macroaggregato. Con la seconda fase della raccolta, le imprese multiutility potranno procedere alla suddivisione del suddetto Macroaggregato nelle diverse attività del settore idrico e negli ATO di competenza nei termini previsti per tutti gli altri gestori del SII.
Ricordiamo che anche le società che NON hanno impianti rilevanti sono comunque obbligati ad una serie di obblighi in merito alla tematica in oggetto.

Se ha necessità di supporto non esiti a contattarci cliccando qui.