Separazione amministrativa e contabile

logo gruppo amiraGli obblighi in materia di separazione funzionale e contabile si applicano a tutti gli esercenti che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Le relative norme vengono disciplinate nel TIU (Testo Integrato Unbundling) approvato dall’AEEGSI (Autorità Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici) con deliberazione n. 11/07.

In particolare, sono vincolati alla partecipazione raccolta dati Unbundling contabile tutti i soggetti iscritti all’anagrafica AEEG istituita ai sensi del GOP 35/08, nonché tenuti a compilare la dichiarazione preliminare, che costituisce la modalità di comunicazione di assoggettamento o meno all’invio dei dati di separazione contabile prevista dal TIU.

Il fine dell’Unbundling è quello di evidenziare la marginalità per attività ai fini tariffari. Con il comunicato stampa del 11/05/2011 emerge che l’AEEG sta effettuando verifiche ispettive e le eventuali sanzioni sono state confermate dal decreto legislativo 93/2011.

La produzione di energia da fotovoltaico rientra tra quelle comprese al punto 16.2 del TIU, che possono beneficiare del regime di separazione semplificata di cui al Titolo VI del TIU, attraverso la tenuta di una rendicontazione contabile nel bilancio aziendale come previsto dal punto 33 e 34, per un successivo trasferimento dei dati all’AEEG tramite apposito portale ai sensi del punto 35. In particolare, per quanto concerne la raccolta telematica dei dati economici e patrimoniali (ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 11/07), la deliberazione ARG/com 57/10 del 20 aprile 2010, ha previsto l’applicazione del regime semplificato e l’esenzione dall’invio all’Autorità dei conti annuali separati per gli esercenti la piccola generazione elettrica così come definita dalla deliberazione ARG/elt 25/09 e per gli autoproduttori elettrici così come definiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Tali esercenti dovranno mettere a disposizione dell’Autorità i conti annuali separati solo a fronte di esplicita richiesta dell’Autorità stessa.

Ai sensi di quanto disciplinato con la deliberazione ARG/elt 25/09, viene definito:

–          piccola generazione (PG): l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW (è un sottoinsieme della GD);

–          microgenerazione (MG): l’insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kWe (è un sottoinsieme della GD e della PG).

Mentre ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 79/09, viene definito:

–          Autoproduttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa’ consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli esercenti dovranno mettere a disposizione dell’Autorità i conti annuali separati solo a fronte di esplicita richiesta dell’Autorità stessa, di conseguenza chi tiene la contabilità per questo soggetti è bene che imposti il proprio sistema come previsto al punto 33 e 34 del TIU per fornire in modo semplice e immediato i dati quando servono.

Mentre il soggetto proprietario ma non utilizzatore di immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una delle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u) del TIU e che non svolge altre operazioni relative a tale attività, non è sottoposto agli obblighi di separazione funzionale e contabile di cui al TIU, dato che la sola proprietà delle immobilizzazioni, senza che a questa si associ lo svolgimento di alcuna delle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u) del TIU, non fa sorgere obblighi in materia di separazione funzionale né in materia di separazione contabile. Il comma 17.1 del TIU, peraltro, specifica che il soggetto proprietario non utilizzatore delle immobilizzazioni è tenuto esclusivamente a comunicare all’Autorità le informazioni di cui al comma 21.1 lettera f). L’adempimento di tale obbligo può essere effettuato anche per mezzo del soggetto che gestisce le suddette immobilizzazioni.

Inoltre un’impresa operante esclusivamente nell’attività di produzione di energia idroelettrica tramite impianti di proprietà rilevanti, è invece tenuta ad adempiere agli obblighi di separazione contabile, l’articolo 16.2 del TIU stabilisce che le norme previste dalla Parte V non si applicano all’esercente che svolge attività produzione dell’energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un’unità rilevante ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004, e che pertanto a questo si applicano le norme relative alla separazione contabile semplificata prevista dalla Parte VI del TIU. Alla luce di quanto sopra, dal momento che l’impresa svolge esclusivamente attività di produzione di energia idroelettrica da fonte rinnovabile tramite impianti rilevanti di proprietà è tenuta ad adempiere alle norme previste dalla parte V del TIU.

Per maggiori informazioni o qualora rientrate nelle casistiche previste dalla normativa unbundling contattateci. Saremo in grado di rispondere ad ulteriori dubbi e a supportarvi nella predisposizione dei Prospetti richiesti dall’AEEGSI.